Centro interdisciplinare di ricerca sul paesaggio contemporaneo

ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO

Articolo 1

A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione culturale denominata CENTRO INTERDISCIPLINARE DI RICERCA SUL PAESAGGIO CONTEMPORANEO

 

Articolo 2

L’associazione ha sede a Roma in via Portuense , 431 (00149).

 

Articolo 3

L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di informazione, approfondimento, promozione, studio e ricerca nell’ambito del paesaggio – urbano e non – delle prestazioni estetiche e sociali di luoghi pubblici e spazi condivisi. L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo, nonché dei principi generali dell’ordinamento. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo 4

L’associazione ha le seguenti finalità: a) promuovere, progettare e realizzare attività di carattere editoriale, informativo, culturale, didattico e formativo e di fornire servizi, avvalendosi principalmente di professionisti, docenti universitari ed esperti del settore b) promuovere, progettare e realizzare attività di edizione, informazione, produzione, studio interdisciplinare, ricerca e quant’altro necessario a diffondere la cultura e l’informazione nei seguenti temi: paesaggio urbano, paesaggio naturale, città, metropoli, ecologia urbana, comunicazione negli spazi pubblici, information architecture, identità dei luoghi, sistemi di segnaletica, infografica e wayfinding, fenomenologia del comportamento in ambito urbano, street art, relazione tra segno pubblico e segno privato, valore d’uso e prestazioni degli spazi condivisi, pianificazione e assetto del territorio c) promuovere attività di didattica, studio e ricerca sui temi di cui al comma precedente; d) promuovere e svolgere ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell’attività scientifica, tecnica e professionale di operatori ed esperti di settore; e) promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed aziende;

  1. f) favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura tra gli associati, favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all’estero e la promozione d’iniziative destinate all’approfondimento dei temi di cui allo stesso articolo; g) produrre, editare e comunicare con ogni mezzo e supporto (incluso le produzioni audiovisive) quanto prodotto dalle attività di cui al presente articolo.

 

Articolo 5

Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:

 

Attività di formazione e consulenza in presenza e a distanza.

Corsi presso Università, Scuole, Enti pubblici e privati, Imprese e Aziende; corsi di aggiornamento in presenza e a distanza; tutoraggio didattico e tecnologico in presenza e a distanza; corsi di management, corsi postdiploma, corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, corsi integrativi e di arricchimento dell’offerta formativa e dei piani curricolari delle istituzioni universitarie, scolastiche e formative, master, corsi di perfezionamento, organizzazione e costituzione di gruppi di studio e di ricerca, di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura, della scienza e delle competenze professionali relativamente alle tematiche di interesse statutario.

 

Attività culturali

Organizzare e promuovere tavole rotonde, convegni, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, congressi, dibattiti, eventi, concerti, mostre, rassegne di film e documentari, eventi d’arte in genere. Inoltre, istituzione di centri di documentazione, gestione e organizzazione di spazi culturali in proprio o per conto di Enti pubblici o privati e altre Associazioni. Inoltre potrà svolgere corsi, workshop, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi. Favorire la nascita di enti o gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi ai propri, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all’Associazione. Ideare, promuovere, realizzare ed editare pubblicazioni e simili, audiovisivi e simili, prodotti televisivi, prodotti digitali, multimediali, cinematografici, eventi teatrali, eventi multimediali, mostre, esposizioni, e quant’altro similare; mettere a disposizione di tutti coloro che vorranno partecipare all’attività dell’Associazione i prodotti culturali e didattici frutto dell’attività stessa.

 

Attività editoriali informative e comunicative

Redazione e pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico. Progettazione, realizzazione e gestione di siti Web e di media digitali. Progettazione, gestione e/o consulenza per la progettazione di prodotti e di audiovisivi in generale per emittenti televisive, radiofoniche, web-tv. Progettazione e realizzazione di filmati, video, cd-rom, dvd e ogni altro prodotto su supporto analogico, digitale, filmico o altro. Attività di supporto editoriale, informativo e giornalistico a favore di enti ed istituzioni, sia del settore pubblico, sia del settore privato. Consulenza ad archivi audiovisivi, mediateche e altro assimilabile per il trattamento, la gestione del materiale documentario e la realizzazione di prodotti editoriali di vario genere. L’Associazione intende proporsi, inoltre, come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati.

 

Articolo 6

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

 

Articolo 7

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, che ne condividano gli scopi. Possono inoltre farne parte Enti pubblici e privati, aziende, associazioni, circoli, comitati aventi attività e scopi affini ed assimilati a quelli dell’associazione e che, all’atto dell’ammissione, accettino le condizioni contenute nel presente Statuto e ogni altra decisione assunta dagli Organi sociali. Gli Enti Pubblici e privati, che in qualità di soci entrino a far parte dell’Associazione, possono essere rappresentati dal presidente, dal dirigente, dal sindaco o altra persona specificamente delegata. L’ammissione alla qualifica di socio avviene su domanda degli interessati e, salvo per i soci sostenitori, previa presentazione di almeno due soci. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal primo Gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. I soci sono classificati in tre distinte categorie:

Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e il cui nome è riportato tra i soci fondatori nell’atto costitutivo.

Soci Ordinari: quanti aderiscono all’Associazione successivamente alla sua fondazione

Soci Sostenitori: soggetti e/o Enti e/o Istituzioni, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell’Associazione con significativi apporti morali e/o materiali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

 

Articolo 8

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per: a) recesso o morte del socio; b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

 

Articolo 10

Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente d) il Segretario-Tesoriere e) il Comitato Scientifico f) i Revisori dei Conti.

 

Articolo 11

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione. L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà dei voti espressi più uno. In caso di parità dei voti, l’Assemblea deve essere subito chiamata a votare una seconda volta. Nel caso si verificasse ancora la parità, l’Assemblea deve essere immediatamente riconvocata. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere alla scadenza i membri degli Organi dell’Associazione e definire le linee programmatiche all’associazione. L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; può essere inoltre richiesta – in forma scritta e con indicazione dell’Ordine del Giorno – dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. L’assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera circolare, da inviare per posta ordinaria o via telematica, ai singoli associati. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano con delibera maggioritaria dei partecipanti.

Nell’espletamento delle funzioni elettive, ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti l’Organismo da eleggere, con arrotondamento alla cifra superiore. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo tre sole deleghe per socio. Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’Associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio. Le riunioni dell’Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario verbalizzatore, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

 

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 membri nominati tra i soci fondatori ed eletti dall’assemblea generale, sulla base di un’unica lista, restano in carica tre anni e possono essere rieletti; in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci fondatori che abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci fondatori eletti. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione. In particolare: a) nella sua prima riunione designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario-Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari b) indica i ruoli specifici di responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo c) delibera la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e ne definisce l’Ordine del giorno d) organizza le Commissioni di lavoro dell’Associazione e) predispone, in accordo con il Presidente, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea f) definisce l’entità delle quote associative annuali g) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione h) dà parere su ogni altro argomento sottoposto a suo esame dal Presidente i) procede, all’inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei Soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario j) delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci e l’esclusione dalla qualifica di socio k) delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a progetti di Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private in conformità con le finalità contenute nel presente statuto, designandone i rappresentanti tra i soci Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta al trimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano 2 componenti del Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio avviene in forma scritta, trasmessa anche per via telematica, con un preavviso di almeno 5 giorni. Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo, le funzioni di verbalizzatore saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono affisse all’albo sociale o per via telematica.

 

Articolo 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 14

Il Segretario-tesoriere: conserva gli atti dell’Associazione, redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente.

 

Articolo 15

Il Comitato Scientifico è formato da 5 soggetti eletti dall’assemblea generale, 3 soggetti nominati tra i soci fondatori e 2 soggetti nominati tra gli associati. Il Comitato dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Comitato di Scientifico nomina un suo Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno. Il Comitato di Scientifico decide le linee programmatiche, sovrintende le attività svolte dall’associazione, valuta i lavori prodotti o presentati dagli associati, esprime un parere sull’indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, dell’attività svolte in genere dall’associazione.

 

Articolo 16

I Revisori dei Conti sono in numero di due, vengono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. I revisori dei conti verificano periodicamente, e comunque almeno entro il 31 marzo di ciascun anno, la correttezza delle scritture contabili e la coerenza della cassa, predisponendo una relazione che costituisce parte integrante del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

 

Articolo 17

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: – quote associative e contributi degli aderenti; – sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; – sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri; – rimborsi derivanti da convenzioni; – entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; -entrate derivate dallo svolgimento dell’oggetto sociale; – donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

 

Articolo 18

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione. Parte integrante del bilancio è la relazione dei revisori dei conti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

 

Articolo 19

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

 

Articolo 20

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

 

Articolo 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

 

Roma, 7 settembre 2011